Art. 13

Programmi degli Stati membri

In vigore dal 7 lug 2021
Programmi degli Stati membri 1.   Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nei propri programmi siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nei settori della gestione delle frontiere e della politica dei visti, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell’Unione e con gli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti. Nel definire le priorità dei loro programmi gli Stati membri garantiscono che questi tengano conto in modo adeguato delle misure di attuazione elencate all’allegato II. Data la natura interna dello Strumento, i programmi degli Stati membri servono principalmente la politica interna dell’Unione in conformità degli obiettivi specifici indicati all’, paragrafo 2, del presente regolamento. La Commissione valuta i programmi degli Stati membri in conformità dell’ del regolamento (UE) 2021/1060. 2.   Nell’ambito delle risorse stanziate all’, paragrafo 1, e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, ogni Stato membro assegna nel proprio programma almeno il 10 % delle risorse stanziate ai sensi dell’, paragrafo 1, all’obiettivo specifico indicato all’, paragrafo 2, lettera b). 3.   Gli Stati membri possono stanziare meno della percentuale minima di cui al paragrafo 2 unicamente qualora motivino in maniera dettagliata la scelta nel loro programma spiegando i motivi per cui l’assegnazione di risorse inferiori a tale soglia non pregiudichi il conseguimento dell’obiettivo pertinente. 4.   La Commissione garantisce che le conoscenze e le competenze delle pertinenti agenzie decentrate, in particolare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, eu-LISA e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (50), siano prese in considerazione per le materie di loro competenza, in una fase iniziale e in modo tempestivo, nello sviluppo dei programmi degli Stati membri. 5.   La Commissione consulta l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sulle azioni rientranti nel sostegno operativo al fine di garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e quelle degli Stati membri per quanto riguarda la gestione delle frontiere, al fine di evitare il doppio finanziamento e garantire efficienza sotto il profilo dei costi. Ove necessario, la Commissione consulta eu-LISA in merito alle azioni incluse nel sostegno operativo per le quali eu-LISA dispone di competenze specifiche conformemente al suo mandato. 6.   Se del caso, la Commissione può coinvolgere le agenzie decentrate competenti, compresi quelli di cui al paragrafo 4, nei compiti di sorveglianza e valutazione specificati alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno dello Strumento siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione. 7.   A seguito dell’adozione di raccomandazioni nel quadro del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 e della formulazione di raccomandazioni nel quadro dello svolgimento di valutazioni delle vulnerabilità a norma del regolamento (UE) 2019/1896, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione, l’approccio più adeguato per attuare queste raccomandazioni con il sostegno dello Strumento. 8.   La Commissione, se del caso, coinvolge l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel processo d’esame dell’approccio più adeguato per attuare le raccomandazioni di cui al paragrafo 7 con il sostegno dello Strumento. In tale contesto, la Commissione, se del caso, può avvalersi delle competenze di altre agenzie dell’Unione in merito a questioni specifiche che rientrano nella loro sfera di competenza. 9.   Nell’attuare il paragrafo 7 lo Stato membro interessato rende prioritaria per il suo programma l’attuazione di misure volte a rimediare alle carenze riscontrate, in particolare quelle volte a rimediare a carenze gravi e a valutazioni di non conformità. 10.   Se necessario, il programma dello Stato membro in questione è modificato in conformità dell’ del regolamento (UE) 2021/1060 per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo. 11.   In cooperazione e in consultazione con la Commissione e con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in funziona dei suoi settori di competenza, lo Stato membro interessato può riassegnare risorse stanziate nell’ambito del suo programma, comprese quelle programmate per il sostegno operativo, per conformarsi alle raccomandazioni di cui al paragrafo 7 nel caso in cui tali raccomandazioni abbiano implicazioni finanziarie. 12.   Lo Stato membro che decida di attuare un progetto sostenuto dallo Strumento con un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell’approvazione del progetto. 13.   Lo Stato membro che decida di attuare un’azione con un paese terzo, in un paese terzo o in relazione a un paese terzo, con il sostegno dello Strumento, in materia di sorveglianza, individuazione, identificazione, localizzazione, prevenzione e intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di individuare, prevenire e combattere l’immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera o di contribuire alla protezione e a salvare la vita dei migranti garantisce di aver notificato alla Commissione ogni accordo di cooperazione bilaterale o multilaterale con tale paese terzo conformemente all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896. 14.   Per quanto riguarda le attrezzature, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi TIC necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro, incluse le operazioni di ricerca e soccorso, e acquistati con il sostegno dello Strumento: a) al momento di avviare le procedure di acquisto delle attrezzature e dei sistemi TIC che dovranno essere sviluppati con il sostegno dello Strumento, gli Stati membri assicurano che siano rispettate le norme stabilite in conformità degli del regolamento (UE) 2019/1896; b) tutte le attrezzature operative su larga scala per la gestione delle frontiere, come i mezzi di trasporto e di sorveglianza aerei e marittimi, acquistate dagli Stati membri sono registrate nel parco attrezzature tecniche dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di rendere tali attrezzature disponibili conformemente all’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1896; c) possono inoltre essere utilizzati nei seguenti settori complementari: controllo doganale, operazioni marittime di carattere multifunzionale e ai fini del conseguimento degli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione; d) onde sostenere una pianificazione coerente di sviluppo delle capacità per la guardia di frontiera e costiera europea e il possibile ricorso ad appalti congiunti, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell’ambito della rendicontazione richiesta a norma dell’, la pianificazione pluriennale disponibile per le attrezzature di cui è previsto l’acquisto nell’ambito dello Strumento e la Commissione trasmette tali informazioni all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Le attrezzature e i sistemi TIC di cui al primo comma sono ammissibili al sostegno finanziario a titolo del presente Strumento se è rispettato il requisito di cui alla lettera a) del primo comma. Ai fini della lettera c) del primo comma, le attrezzature e i sistemi TIC restano disponibili e utilizzabili per attività di controllo alle frontiere efficaci e sicure. L’uso di attrezzature nei settori complementari di cui alla lettera c) del primo comma non supera il 30 % del periodo totale di utilizzo di tali attrezzature. I sistemi TIC sviluppati ai fini della lettera c) del primo comma forniscono dati e servizi ai sistemi di gestione delle frontiere a livello nazionale o dell’Unione. Nella relazione annuale in materia di performance gli Stati membri informano la Commissione di eventuali usi multipli di cui alla lettera c) del primo comma e del luogo di utilizzo delle attrezzature multifunzionali e dei sistemi TIC. 15.   Nel condurre azioni nell’ambito dello Strumento, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai loro obblighi internazionali in materia di operazioni di ricerca e soccorso in mare. Le attrezzature e i sistemi TIC di cui al paragrafo 14, primo comma, lettere da a) a d), possono essere utilizzati per affrontare operazioni di ricerca e soccorso in situazioni che si presentino durante un’operazione di sorveglianza delle frontiere in mare. 16.   La formazione in materia di gestione delle frontiere realizzata con il sostegno dello Strumento si basa sui pertinenti standard comuni europei, armonizzati e di qualità, in materia di formazione e di istruzione per le guardie di frontiera e costiere, in particolare il programma comune di base di cui all’articolo 62, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896. 17.   Nei loro programmi, gli Stati membri perseguono in particolare le azioni elencate nell’allegato IV. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati di cui all’allegato IV. 18.   La programmazione di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 1 dell’allegato VI del presente regolamento e comprende una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento nell’ambito di ciascun obiettivo specifico indicato all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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