Art. 26

Finanziamento cumulativo e alternativo

In vigore dal 7 lug 2021
Finanziamento cumulativo e alternativo 1.   Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito dello Strumento può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno. 2.   In conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo europeo di sviluppo regionale o il Fondo sociale europeo Plus possono sostenere le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza quale definito all’, punto 45), di tale regolamento. Al fine di ricevere un marchio di eccellenza, le azioni devono essere conformi alle seguenti condizioni cumulative: a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito dello Strumento; b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; e c) non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
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