Art. 27
Sorveglianza e rendicontazione
In vigore dal 7 lug 2021
Sorveglianza e rendicontazione
1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sugli indicatori chiave di performance elencati nell’allegato V del presente regolamento.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie agli indicatori chiave di performance elencati in tale allegato.
3. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi specifici indicati all’, paragrafo 2, figurano nell’allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.
4. La Commissione riferisce anche in merito all’uso dello strumento tematico di cui all’ destinata a sostenere azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi e alla quota di strumento tematico utilizzata per sostenere tali azioni.
5. Il sistema di rendicontazione in materia di performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.
6. Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi dello Strumento nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato VIII allo scopo di rivedere o completare gli indicatori, ove considerato necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche in relazione alle informazioni che gli Stati membri devono fornire. Un’eventuale modifica dell’allegato VIII si applica soltanto ai progetti selezionati dopo l’entrata in vigore della modifica stessa.
Storico versioni
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