Art. 1

Definizioni

In vigore dal 6 lug 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «obiettivo ambientale»: uno degli obiettivi ambientali di cui all’ del regolamento (UE) 2020/852; 2) «attività economica allineata alla tassonomia»: un’attività economica che soddisfa i requisiti di cui all’ del regolamento (UE) 2020/852; 3) «attività economica di transizione»: un’attività economica che soddisfa i requisiti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852; 4) «attività economica abilitante»: un’attività economica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852; 5) «attività economica ammissibile alla tassonomia»: un’attività economica descritta negli atti delegati adottati a norma dell’, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, indipendentemente dal fatto che tale attività economica soddisfi uno o tutti i criteri di vaglio tecnico stabiliti in tali atti delegati; 6) «attività economica non ammissibile alla tassonomia»: un’attività economica non descritta negli atti delegati adottati a norma dell’, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852; 7) «gestore di attività finanziarie»: un’impresa cui si applicano gli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE e che è uno dei seguenti soggetti: a) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); b) una società di gestione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); c) una società di investimento autorizzata conformemente agli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2009/65/CE e che non ha designato per la propria gestione una società di gestione autorizzata conformemente agli di tale direttiva; 8) «impresa finanziaria»: un’impresa soggetta agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE che è un gestore di attività finanziarie, un ente creditizio ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), un’impresa di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o un’impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE; 9) «impresa non finanziaria»: un’impresa soggetta agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE e che non è un’impresa finanziaria ai sensi del punto 8; 10) «attività di assicurazione o di riassicurazione allineata alla tassonomia»: un’attività di assicurazione o di riassicurazione che soddisfa i criteri di cui alle sezioni 10.1 e 10.2 dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
Storico versioni

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Definizioni (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/2178) — Testo vigente | Portale Normativo