Art. 9

Riesame

In vigore dal 6 lug 2021
Riesame 1.   Entro il 30 giugno 2024 la Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento. La Commissione valuta in particolare la necessità di ulteriori modifiche per quanto concerne l’inclusione di: a) esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali nel numeratore e nel denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie; b) esposizioni verso imprese che non pubblicano una dichiarazione di carattere non finanziario a norma dell’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE nel numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie. 2.   Il riesame per le esposizioni verso PMI sarà accompagnato da una valutazione d’impatto che valuterà l’onere amministrativo, l’accesso ai finanziamenti e gli impatti potenziali sulle PMI di una possibile estensione destinata a includere le esposizioni verso PMI che non sono soggette al presente regolamento delegato o forniscono tali informazioni volontariamente. 3.   Le esposizioni verso imprese che non pubblicano informazioni di carattere non finanziario a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE e dell’ del regolamento (UE) 2020/852 ma che forniscono volontariamente informazioni equivalenti, e gli investimenti in dette imprese, possono essere inclusi nei numeratori degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie a decorrere dal 1o gennaio 2025, previa valutazione positiva di cui al paragrafo 2.
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Riesame (Art. 9 Regolamento (UE) 2021/2178) — Testo vigente | Portale Normativo