Art. 10

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 6 lug 2021
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Dal 1o gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 le imprese non finanziarie comunicano soltanto la quota delle attività economiche ammissibili alla tassonomia e non ammissibili alla tassonomia nell’ambito del loro fatturato, delle loro spese in conto capitale e delle loro spese operative totali e le informazioni qualitative di cui alla sezione 1.2. dell’allegato I pertinenti per l’informativa in questione. 3.   Dal 1o gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, le imprese finanziarie comunicano soltanto: a) la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili alla tassonomia e ammissibili alla tassonomia nell’ambito dei loro attivi totali; b) la quota delle esposizioni di cui all’, paragrafi 1 e 2, nell’ambito dei loro attivi totali; c) la quota delle esposizioni di cui all’, paragrafo 3, nell’ambito dei loro attivi totali; d) le informazioni qualitative di cui all’allegato XI. Gli enti creditizi comunicano altresì la quota del loro portafoglio di negoziazione e dei prestiti interbancari on demand nell’ambito dei loro attivi totali. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano altresì la quota di attività economiche di assicurazione non vita ammissibili alla tassonomia e non ammissibili alla tassonomia. 4.   Gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese non finanziarie, comprese le informazioni di accompagnamento da comunicare a norma degli allegati I e II del presente regolamento, sono comunicati a partire dal 1o gennaio 2023. 5.   Gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie, comprese le informazioni di accompagnamento da comunicare a norma degli allegati III, V, VII, IX e XI del presente regolamento, sono comunicati a partire dal 1o gennaio 2024. Le sezioni 1.2.3. e 1.2.4. dell’allegato V si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2026.
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Entrata in vigore e applicazione (Art. 10 Regolamento (UE) 2021/2178) — Testo vigente | Portale Normativo