Art. 7
Norme in materia di informativa comuni a tutte le imprese finanziarie
In vigore dal 6 lug 2021
Norme in materia di informativa comuni a tutte le imprese finanziarie
1. Le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali sono escluse dal calcolo del numeratore e del denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.
2. I derivati sono esclusi dal numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.
3. Le esposizioni verso imprese non soggette all’obbligo di pubblicare informazioni non finanziarie ai sensi dell’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE sono escluse dal numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, le obbligazioni ecosostenibili o i titoli di debito destinati a finanziare attività specificate emessi da un’impresa beneficiaria degli investimenti sono inclusi nel numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione fino a concorrenza del valore totale delle attività economiche allineate alla tassonomia che i proventi di tali obbligazioni e titoli di debito finanziano, sulla base delle informazioni fornite dall’impresa beneficiaria degli investimenti.
Le esposizioni il cui scopo non è finanziare attività specificate sono incluse nel numeratore ponderate in base all’indicatore fondamentale di prestazione (KPI) relativo al fatturato e al KPI relativo alle spese in conto capitale (CapEx) dell’emittente secondo la metodologia di cui agli allegati III, V, VII e IX.
Se un’impresa beneficiaria degli investimenti ha emesso le obbligazioni ecosostenibili o i titoli di debito destinati a finanziare attività specificate, le imprese finanziarie scontano di conseguenza il KPI dell’impresa beneficiaria per evitare doppi conteggi.
5. In caso di modifica dei criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell’, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, i prestiti a destinazione specifica e gli strumenti di cui al paragrafo 4 detenuti da imprese finanziarie che finanziano attività economiche o attivi allineati alla tassonomia, in assenza di allineamento delle attività economiche o degli attivi finanziati ai criteri di vaglio tecnico modificati, sono segnalati come tali a norma del presente regolamento fino a cinque anni dopo la data di applicazione degli atti delegati che modificano tali criteri di vaglio tecnico.
6. Le imprese finanziarie forniscono una scomposizione nel numeratore, ove applicabile, e nel denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione per:
a)
esposizioni verso imprese non finanziarie e investimenti in dette imprese;
b)
esposizioni verso imprese finanziarie e investimenti in dette imprese;
c)
esposizioni verso imprese non finanziarie stabilite nell’Unione non soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, e investimenti in dette imprese;
d)
esposizioni verso imprese finanziarie stabilite nell’Unione non soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE di cui al paragrafo 2, e investimenti in dette imprese;
e)
esposizioni verso imprese non finanziarie stabilite in paesi terzi non soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, e investimenti in dette imprese;
f)
esposizioni verso imprese finanziarie stabilite in paesi terzi non soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, e investimenti in dette imprese;
g)
esposizioni e investimenti in derivati;
h)
altre esposizioni e investimenti.
7. Le imprese finanziarie possono utilizzare stime per valutare l’allineamento alla tassonomia delle loro esposizioni verso imprese di cui al paragrafo 6, lettere e) ed f), se sono in grado di dimostrare la conformità a tutti i criteri di cui all’ del regolamento (UE) 2020/852, ad eccezione di quelli di cui all’, lettera b), di tale regolamento.
Le imprese finanziarie formalizzano, documentano e rendono pubblica la metodologia su cui si basano tali stime, compresi l’approccio e la metodologia di ricerca, le principali ipotesi e i principi di precauzione utilizzati.
Le imprese finanziarie comunicano:
a)
la quota di esposizioni allineate alla tassonomia in base alle stime separatamente dai loro indicatori fondamentali di prestazione comunicati a norma del presente regolamento;
b)
le misure adottate e il periodo di tempo necessario per dimostrare la conformità ai criteri di cui all’, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852.
Storico versioni
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