Art. 5
Informativa per le imprese di investimento
In vigore dal 6 lug 2021
Informativa per le imprese di investimento
1. Le imprese di investimento comunicano le informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati VII e XI del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando il modello di cui all’allegato VIII del presente regolamento.
Storico versioni
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