Art. 4
Informativa per gli enti creditizi
In vigore dal 6 lug 2021
Informativa per gli enti creditizi
1. Gli enti creditizi comunicano le informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati V e XI del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando il modello di cui all’allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni
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