Art. 4 · Informativa per gli enti creditizi

Art. 4

Informativa per gli enti creditizi

In vigore dal 6 lug 2021
Informativa per gli enti creditizi 1.   Gli enti creditizi comunicano le informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati V e XI del presente regolamento. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando il modello di cui all’allegato VI del presente regolamento.
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