Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) un ente creditizio quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17)
Fonte: reg-2015-04-29-760 — art. 2 →un gestore di fondi di investimento alternativi quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), una società di investimento autorizzata a norma degli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2009/65/CE che non ha designato per la propria gestione una società di gestione autorizzata a norma degli articoli 6, 7 e 8 della medesima direttiva, un ente creditizio quale defini
Fonte: reg-2022-04-06-1288 — art. 1 →un’impresa soggetta agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE che è un gestore di attività finanziarie, un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o un’impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13
Fonte: reg-2021-07-06-2178 — art. 1 →