Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 apr 2015
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «capitale»: conferimenti di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori; 2)   «investitore professionale»: un investitore che è considerato un cliente professionale o che, su richiesta, può essere trattato come un cliente professionale a norma dell'allegato II della direttiva 2014/65/UE; 3)   «investitore al dettaglio»: un investitore che non è un investitore professionale; 4)   «equity»: la partecipazione posseduta da un'impresa di portafoglio ammissibile, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile emesse per i propri investitori; 5)   «quasi-equity»: qualsiasi tipo di strumento finanziario il cui rendimento è legato agli utili o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e il cui rimborso in caso di default non è pienamente garantito; 6)   «attività reali»: attività che hanno un valore, date la loro natura e le loro caratteristiche, e che possono offrire rendimenti, comprese le infrastrutture e altre attività che danno luogo a un beneficio economico o sociale, come l'istruzione, la consulenza, la ricerca e lo sviluppo, e compresi gli immobili commerciali o residenziali, solo se sono elementi integranti o accessori di un progetto d'investimento a lungo termine che contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo perseguito dall'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; 7)   «impresa finanziaria»: uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) un ente creditizio quale definito dall', paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17); b) un'impresa di investimento, quale definita dall', paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE; c) un'impresa di assicurazione quale definita dall', punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18); d) una società di partecipazione finanziaria quale definita dall', paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013; e) una società di partecipazione mista quale definita dall', paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013; f) una società di gestione quale definita dall', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE; g) un GEFIA quale definito dall', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE; 8)   «FIA UE»: un FIA UE quale definito dall', paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2011/61/UE; 9)   «GEFIA UE»: un GEFIA UE quale definito dall', paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2011/61/UE; 10)   «autorità competente dell'ELTIF»: l'autorità competente del FIA UE ai sensi dell', paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/61/UE; 11)   «Stato membro d'origine dell'ELTIF»: lo Stato membro in cui l'ELTIF è autorizzato; 12)   «gestore dell'ELTIF»: il GEFIA UE autorizzato, abilitato a gestire un ELTIF o l'ELTIF gestito internamente, ove la forma giuridica dell'ELTIF consenta la gestione interna e non sia stato nominato un GEFIA esterno; 13)   «autorità competente del gestore dell'ELTIF»: l'autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA ai sensi dell', paragrafo 1, lettera q), della direttiva 2011/61/UE; 14)   «concessione e assunzione di titoli in prestito»: l'operazione con la quale una controparte trasferisce titoli con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti a una data da stabilirsi o quando richiesto dal cedente; l'operazione costituisce una concessione di titoli in prestito per la controparte che trasferisce i titoli e un'assunzione di titoli in prestito per la controparte alla quale tali titoli sono trasferiti; 15)   «operazione di vendita con patto di riacquisto»: un'operazione di vendita con patto di riacquisto quale definita dall', paragrafo 1, punto 83, del regolamento (UE) n. 575/2013; 16)   «strumento finanziario»: uno strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE; 17)   «vendita allo scoperto»: un'operazione quale definita dall', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (19); 18)   «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all', paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE; 19)   «sistema multilaterale di negoziazione»: un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all', paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE.
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