Art. 8

Indagini nel contesto della denuncia di irregolarità

In vigore dal 24 giu 2021
Indagini nel contesto della denuncia di irregolarità 1.   Il Mediatore può condurre un’indagine per individuare casi di cattiva amministrazione nel trattamento delle informazioni, come disposto dall’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari, che gli siano stati segnalati da un funzionario o da un altro agente conformemente alle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari. 2.   In tali casi, i funzionari e gli altri agenti godono della protezione offerta dallo statuto dei funzionari contro eventuali effetti pregiudizievoli da parte dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione derivanti dalla comunicazione delle informazioni. 3.   Il Mediatore può altresì indagare sull’effettiva esistenza di un caso di cattiva amministrazione nel trattamento di tale caso da parte dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione interessato, anche per quanto concerne la protezione del funzionario o dell’agente interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1163:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Indagini nel contesto della denuncia di irregolarità (Art. 8 Regolamento (UE) 2021/1163) — Testo vigente | Portale Normativo