Art. 9

Segreto professionale

In vigore dal 24 giu 2021
Segreto professionale 1.   Il Mediatore e il suo personale non divulgano le informazioni e i documenti di cui siano venuti in possesso nell’ambito di un’indagine. Fatto salvo il paragrafo 2, essi non divulgano, in particolare, informazioni classificate dell’UE o documenti interni delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione forniti al Mediatore o documenti che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, né qualsiasi altra informazione che possa ledere i diritti del denunciante o di eventuali altri soggetti coinvolti. 2.   Fatto salvo l’obbligo generale di informazione di tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nei confronti dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in conformità dell’ del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), qualora i fatti appresi nel corso di un’indagine del Mediatore possano costituire o riguardare un reato, il Mediatore riferisce alle autorità competenti degli Stati membri e, nella misura in cui il caso rientra nelle rispettive competenze, alla Procura europea, conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (8), e all’OLAF. 3.   Se del caso e previo accordo della Procura europea o dell’OLAF, il Mediatore informa anche l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione che esercita l’autorità sul funzionario o l’agente interessato, che può avviare le procedure del caso.
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Segreto professionale (Art. 9 Regolamento (UE) 2021/1163) — Testo vigente | Portale Normativo