Art. 6

Accesso pubblico a documenti del Mediatore

In vigore dal 24 giu 2021
Accesso pubblico a documenti del Mediatore Il Mediatore tratta le richieste di accesso del pubblico ai documenti, ad eccezione di quelli ottenuti nel corso di un’indagine e conservati dal Mediatore per la durata di tale indagine o dopo la sua conclusione, in conformità delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 come integrato dal regolamento (CE) n. 1367/2006.
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Accesso pubblico a documenti del Mediatore (Art. 6 Regolamento (UE) 2021/1163) — Testo vigente | Portale Normativo