Art. 5

Comunicazione di informazioni al Mediatore

In vigore dal 24 giu 2021
Comunicazione di informazioni al Mediatore 1.   Ai fini del presente articolo, il termine «comunicazione di informazioni» si riferisce a tutti i mezzi fisici ed elettronici mediante i quali il Mediatore e la sua segreteria hanno accesso alle informazioni, compresi i documenti, indipendentemente dalla forma in cui sono presentate. 2.   Per «informazione classificata dell’UE» si intende qualsiasi informazione o qualsiasi materiale designato da una classifica di sicurezza dell’Unione, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare pregiudizio in varia misura agli interessi dell’Unione o a quelli di uno o più Stati membri. 3.   Fatte salve le condizioni di cui al presente articolo, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e le autorità competenti degli Stati membri forniscono al Mediatore, su richiesta di quest’ultimo o di propria iniziativa e senza indebito ritardo, tutte le informazioni da esso richieste ai fini di un’indagine. 4.   Al Mediatore sono fornite informazioni classificate dell’UE nel rispetto dei principi e delle condizioni seguenti: a) l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione che fornisce le informazioni classificate dell’UE deve aver completato le pertinenti procedure interne e, se l’entità che le ha prodotte è una terza parte, quest’ultima deve avere previamente concesso il proprio consenso scritto; b) deve essere stata accertata la necessità che il Mediatore sia a conoscenza di tali informazioni; c) deve essere garantito che l’accesso a informazioni riservate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore è accordato solo alle persone in possesso di un nulla osta di sicurezza al livello di sicurezza pertinente, conformemente al diritto nazionale, e autorizzate dall’autorità di sicurezza competente. 5.   Per quanto concerne la comunicazione di informazioni classificate dell’UE, l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione interessato valuta se il Mediatore abbia efficacemente adottato norme di sicurezza interne e misure fisiche e procedurali atte a proteggere le informazioni classificate dell’UE. A tal fine, il Mediatore e un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione possono anche concludere un accordo che stabilisca un quadro generale per disciplinare la comunicazione di informazioni classificate dell’UE. 6.   In conformità dei paragrafi 4 e 5, l’accesso alle informazioni classificate dell’UE è accordato all’interno dei locali dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione interessato, salvo laddove diversamente concordato con il Mediatore. 7.   Fatto salvo il paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono rifiutare di fornire al Mediatore le informazioni contemplate dalla legislazione nazionale sulla protezione delle informazioni classificate o da disposizioni che ne impediscano la comunicazione. Ciononostante, lo Stato membro interessato può fornire al Mediatore tali informazioni alle condizioni stabilite dalla sua autorità competente. 8.   Qualora le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione e le autorità degli Stati membri intendano trasmettere informazioni classificate dell’UE o qualsiasi altra informazione non accessibile al pubblico, ne danno preventivamente comunicazione al Mediatore. Il Mediatore garantisce una protezione adeguata delle succitate informazioni e in particolare non le divulga al denunciante né al pubblico senza il previo consenso dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione o dell’autorità competente dello Stato membro interessati. Per quanto concerne le informazioni classificate dell’UE, il consenso è dato per iscritto. 9.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione che rifiutano di concedere l’accesso a informazioni classificate dell’UE forniscono al Mediatore una motivazione scritta, indicando quanto meno i motivi del rifiuto. 10.   Il Mediatore rimane in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 8 solamente fino alla chiusura definitiva dell’indagine. Il Mediatore può chiedere a un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione o a uno Stato membro di conservare tali informazioni per un periodo di almeno cinque anni. 11.   Il Mediatore, qualora non ottenga l’assistenza richiesta, può informarne il Parlamento europeo, il quale agisce di conseguenza.
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Comunicazione di informazioni al Mediatore (Art. 5 Regolamento (UE) 2021/1163) — Testo vigente | Portale Normativo