Art. 7

Audizioni di funzionari e altri agenti

In vigore dal 24 giu 2021
Audizioni di funzionari e altri agenti 1.   Su richiesta del Mediatore, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione sono ascoltati relativamente a fatti concernenti un’indagine del Mediatore in corso. 2.   Tali funzionari e altri agenti si esprimono a nome della loro istituzione, del loro organo o del loro organismo. Essi restano soggetti agli obblighi derivanti dai loro rispettivi statuti.
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Audizioni di funzionari e altri agenti (Art. 7 Regolamento (UE) 2021/1163) — Testo vigente | Portale Normativo