Art. 7
Audizioni di funzionari e altri agenti
In vigore dal 24 giu 2021
Audizioni di funzionari e altri agenti
1. Su richiesta del Mediatore, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione sono ascoltati relativamente a fatti concernenti un’indagine del Mediatore in corso.
2. Tali funzionari e altri agenti si esprimono a nome della loro istituzione, del loro organo o del loro organismo. Essi restano soggetti agli obblighi derivanti dai loro rispettivi statuti.
Storico versioni
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