Art. 10
Cooperazione con le autorità degli Stati membri e con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione
In vigore dal 24 giu 2021
Cooperazione con le autorità degli Stati membri e con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione
1. Qualora risulti necessario per l’esercizio delle sue funzioni, il Mediatore può cooperare con le autorità degli Stati membri, nel rispetto del diritto nazionale e dell’Unione applicabile.
2. Nell’ambito delle sue funzioni, il Mediatore può anche cooperare con altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, in particolare quelli responsabili della promozione e della tutela dei diritti fondamentali. Il Mediatore evita sovrapposizioni o duplicazioni con le attività delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione di cui sopra.
3. Le comunicazioni destinate alle autorità degli Stati membri ai fini dell’applicazione del presente regolamento sono trasmesse attraverso le loro rappresentanze permanenti presso l’Unione, salvo laddove la rappresentanza permanente interessata accetti che la segreteria del Mediatore possa contattare direttamente le autorità dello Stato membro interessato.
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