Art. 11

Elezione del Mediatore

In vigore dal 24 giu 2021
Elezione del Mediatore 1.   Il Mediatore è eletto, e può essere rieletto, in conformità dell’articolo 228, paragrafo 2, TFUE tra candidati selezionati secondo una procedura trasparente. 2.   A seguito della pubblicazione dell’invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Mediatore è scelto tra i candidati che: — sono cittadini dell’Unione, — sono in pieno possesso dei diritti civili e politici, — offrono tutte le garanzie di indipendenza, — soddisfano le condizioni richieste nel rispettivo Stato per l’esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o sono in possesso di competenze e qualifiche comprovate per l’assolvimento delle funzioni di Mediatore, e — nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell’invito a presentare candidature, non sono Stati membri di governi nazionali, deputati al Parlamento europeo o membri del Consiglio europeo o della Commissione europea.
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Elezione del Mediatore (Art. 11 Regolamento (UE) 2021/1163) — Testo vigente | Portale Normativo