Art. 11
Elezione del Mediatore
In vigore dal 24 giu 2021
Elezione del Mediatore
1. Il Mediatore è eletto, e può essere rieletto, in conformità dell’articolo 228, paragrafo 2, TFUE tra candidati selezionati secondo una procedura trasparente.
2. A seguito della pubblicazione dell’invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Mediatore è scelto tra i candidati che:
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sono cittadini dell’Unione,
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sono in pieno possesso dei diritti civili e politici,
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offrono tutte le garanzie di indipendenza,
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soddisfano le condizioni richieste nel rispettivo Stato per l’esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o sono in possesso di competenze e qualifiche comprovate per l’assolvimento delle funzioni di Mediatore, e
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nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell’invito a presentare candidature, non sono Stati membri di governi nazionali, deputati al Parlamento europeo o membri del Consiglio europeo o della Commissione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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