Art. 12
Cessazione delle funzioni del Mediatore
In vigore dal 24 giu 2021
Cessazione delle funzioni del Mediatore
1. Il Mediatore cessa di esercitare le sue funzioni alla fine del suo mandato o in caso di dimissioni o licenziamento.
2. Salvo in caso di licenziamento, il Mediatore resta in carica fino all’elezione di un nuovo Mediatore.
3. In caso di cessazione anticipata delle funzioni, il nuovo Mediatore è eletto entro un termine di tre mesi a decorrere dall’inizio della vacanza del posto, per il periodo rimanente sino al termine della legislatura del Parlamento europeo. Sino all’elezione del nuovo Mediatore, spetta al principale responsabile di cui all’, paragrafo 2, occuparsi delle questioni urgenti di competenza del Mediatore.
Storico versioni
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