Art. 14

Esercizio delle funzioni del Mediatore

In vigore dal 24 giu 2021
Esercizio delle funzioni del Mediatore 1.   Nell’adempimento delle sue funzioni, il Mediatore agisce in conformità dell’articolo 228, paragrafo 3, TFUE. Il Mediatore si astiene dal compiere atti incompatibili con il carattere di dette funzioni. 2.   Al momento di assumere le sue funzioni, il Mediatore si impegna solennemente dinanzi alla Corte di giustizia a esercitare le funzioni di cui ai trattati e nel presente regolamento nella massima indipendenza e con totale imparzialità, e a rispettare gli obblighi derivanti dalla sua carica, durante e dopo il mandato. L’impegno solenne include in particolare l’obbligo di comportarsi con integrità e discrezione per quanto riguarda l’accettazione di determinate funzioni o determinati vantaggi dopo la fine del mandato. 3.   Per tutto il periodo del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere un’altra attività professionale retribuita o non retribuita.
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Esercizio delle funzioni del Mediatore (Art. 14 Regolamento (UE) 2021/1163) — Testo vigente | Portale Normativo