Art. 17
Indicatori e rendicontazione
In vigore dal 24 giu 2021
Indicatori e rendicontazione
1. I programmi che beneficiano del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato I, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.
2. Qualora uno Stato membro assegni le proprie risorse all'obiettivo specifico stabilito all', paragrafo 1, lettera l), per destinarle alle persone indigenti, in linea con l', paragrafo 5, primo comma, si applicano gli indicatori comuni indicati all'allegato II.
3. Il valore di base per gli indicatori comuni di output e specifici per programma è fissato a zero. Se pertinente per la natura delle operazioni sostenute, i valori intermedi e i valori obiettivo cumulativi quantificati di tali indicatori sono espressi in numeri assoluti. I valori comunicati degli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.
4. Per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali è stato fissato un valore obiettivo per il 2029, il valore di riferimento è fissato utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. I valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti o in percentuale. Gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. I valori comunicati degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti.
5. I dati concernenti gli indicatori per i partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati richiesti all'allegato I, punto 1.1, relativi a tale partecipante.
6. Qualora siano disponibili dati in registri o fonti assimilate, gli Stati membri possono permettere alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per la sorveglianza e la valutazione del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere i dati da tali registri o dalle fonti assimilate, in conformità dell', paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare gli indicatori di cui agli allegati I e II, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. Tali modifiche sono proporzionate e tengono conto degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei beneficiari. Gli atti delegati ai sensi del presente paragrafo non modificano la metodologia per la raccolta dei dati di cui agli allegati I e II.
Storico versioni
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