Art. 19
Principi
In vigore dal 24 giu 2021
Principi
1. Il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.
2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti.
I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite ai destinatari finali dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.
I prodotti alimentari forniti alle persone indigenti possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti smaltiti a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (37), purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle persone indigenti.
Gli importi derivanti da un'operazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti, in aggiunta agli importi già a disposizione del programma.
3. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale rispettino la dignità e prevengano la stigmatizzazione delle persone indigenti.
4. Gli Stati membri integrano la distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base con misure di accompagnamento quali i rinvii ai servizi competenti, nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all', paragrafo 1, lettera m), o la promozione dell'integrazione sociale delle persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all', paragrafo 1, lettera l).
Storico versioni
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