Art. 16
Ammissibilità
In vigore dal 24 giu 2021
Ammissibilità
1. Oltre ai costi non ammissibili di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2021/1060, i seguenti costi non sono ammissibili per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:
a)
l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture; e
b)
l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.
2. I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.
3. La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all' del protocollo n. 6 è utilizzata per sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti all', paragrafo 1.
4. I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente se sono in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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