Art. 16

Ammissibilità

In vigore dal 24 giu 2021
Ammissibilità 1.   Oltre ai costi non ammissibili di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2021/1060, i seguenti costi non sono ammissibili per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente: a) l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture; e b) l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica. 2.   I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi. 3.   La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all' del protocollo n. 6 è utilizzata per sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti all', paragrafo 1. 4.   I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente se sono in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali.
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