Art. 14

Azioni sociali innovative

In vigore dal 24 giu 2021
Azioni sociali innovative 1.   Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazione sociale, comprese le azioni con una componente socio-culturale o che consolidano approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, le parti sociali, le imprese sociali, il settore privato, e la società civile. 2.   Gli Stati membri possono sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta ed elaborati nell'ambito della componente EaSI e di altri programmi dell'Unione. 3.   Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all', paragrafo 1, lettere da a) a l). 4.   Gli Stati membri dedicano almeno una priorità all'applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per un massimo del 5 % delle risorse nazionali nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. 5.   Gli Stati membri identificano, nei loro programmi o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale e la sperimentazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri. 6.   La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di buone pratiche e metodologie.
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Azioni sociali innovative (Art. 14 Regolamento (UE) 2021/1057) — Testo vigente | Portale Normativo