Art. 7

Coerenza e concentrazione tematica

In vigore dal 24 giu 2021
Coerenza e concentrazione tematica 1.   Gli Stati membri programmano le proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente dando priorità agli interventi volti a far fronte alle sfide individuate nell'ambito del semestre europeo, comprese quelle contenute nei loro programmi nazionali di riforma e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali nonché delle strategie nazionali e regionali attinenti agli obiettivi del FSE+, contribuendo in tal modo agli obiettivi stabiliti all'articolo 174 TFUE. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, sia nella fase di programmazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i soggetti responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate. 2.   Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+ stabiliti all', paragrafo 1, del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione della garanzia per l'infanzia attraverso azioni mirate e riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all', paragrafo 1, lettera f) e lettere da h) a l). Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di minori di 18 anni a rischio di povertà o esclusione sociale nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 sulla base dei dati Eurostat, assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno delle azioni mirate e delle riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile di cui al primo comma. 4.   Gli Stati membri assegnano almeno il 25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore di intervento dell'inclusione sociale stabiliti all', paragrafo 1, lettere da h) a l), compresa la promozione dell'integrazione socio-economica di cittadini di paesi terzi. 5.   Gli Stati membri assegnano almeno il 3 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per sostenere le persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all', paragrafo 1, lettera m), o, in casi debitamente giustificati, dell'obiettivo specifico stabilito all', paragrafo 1, lettera l), o di entrambi tali obiettivi specifici. Le risorse non sono prese in considerazione per la verifica del rispetto delle assegnazioni minime stabilite ai paragrafi 3 e 4. 6.   Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a operazioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile, l'istruzione e la formazione professionale, segnatamente gli apprendistati, e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi nell'ambito della garanzia per i giovani. Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 sulla base dei dati Eurostat assegnano almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2027 al sostegno delle riforme strutturali e delle azioni mirate di cui al primo comma. Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al secondo comma assegnano almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate e alle riforme strutturali di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al secondo comma, laddove applicabile. Nell'attuare le azioni mirate e le riforme strutturali di cui al presente paragrafo gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate. 7.   I paragrafi da 2 a 6 del presente articolo non si applicano alla dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all' del protocollo n. 6. 8.   I paragrafi da 1 a 6 non si applicano all'assistenza tecnica.
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