Art. 6

Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione

In vigore dal 24 giu 2021
Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione Gli Stati membri e la Commissione sostengono azioni mirate specifiche per promuovere i principi orizzontali di cui all', paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e all' del presente regolamento che rientrano nell'ambito di uno degli obiettivi del FSE+. Tali azioni possono includere azioni volte a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità, anche in termini di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze o in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e della comunità. Mediante il FSE+, gli Stati membri e la Commissione mirano ad accrescere la partecipazione delle donne nel settore dell'occupazione nonché a migliorare la conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, lottare contro la femminilizzazione della povertà e contrastare la discriminazione fondata sul sesso nel mercato del lavoro come pure nell'istruzione e nella formazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1057:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo