Art. 9
Partenariato
In vigore dal 24 giu 2021
Partenariato
1. Gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
2. Gli Stati membri assegnano un'adeguata quantità delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in ciascun programma allo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.
Qualora lo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile sia individuato in una pertinente raccomandazione specifica per paese adottata in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato assegna a tal fine un importo adeguato pari ad almeno lo 0,25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:1057:oj#art-9