Art. 9

Partenariato

In vigore dal 24 giu 2021
Partenariato 1.   Gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. 2.   Gli Stati membri assegnano un'adeguata quantità delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in ciascun programma allo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali. Qualora lo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile sia individuato in una pertinente raccomandazione specifica per paese adottata in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato assegna a tal fine un importo adeguato pari ad almeno lo 0,25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
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