Art. 10

Sostegno alle persone indigenti

In vigore dal 24 giu 2021
Sostegno alle persone indigenti Le risorse di cui all', paragrafo 5, nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all', paragrafo 1, lettere l) ed m), sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma. Il tasso di cofinanziamento per tale priorità o programma è del 90 %.
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