Art. 11

Piano territoriale per una transizione giusta

In vigore dal 24 giu 2021
Piano territoriale per una transizione giusta 1.   Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità locali e regionali pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti a regioni NUTS di livello 3, o loro parti, in conformità del modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda il previsto adattamento dei lavoratori o le previste perdite occupazionali nella produzione e nell'uso di combustibili fossili nonché le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra. 2.   Un piano territoriale per una transizione giusta contiene gli elementi seguenti: a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra, compreso un calendario delle fasi principali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050 che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima; b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, cui va fornito il sostegno del JTF in conformità del paragrafo 1; c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati individuati, compresi anche gli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, dei rischi di spopolamento e delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi da conseguire entro il 2030 e connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori; d) descrizione del previsto contributo del sostegno del JTF per far fronte agli effetti sociali, demografici, economici, sanitari e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, compreso il contributo previsto in termini di creazione e mantenimento di posti di lavoro; e) valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali pertinenti; f) descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle misure di sorveglianza e valutazione programmate e dagli organismi responsabili; g) descrizione del tipo di operazioni prospettate e del contributo che si prevede apporteranno per attenuare gli effetti della transizione; h) se dev'essere fornito sostegno a investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, un elenco indicativo delle operazioni e delle imprese da sostenere e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati; i) se dev'essere fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, un elenco delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che tali operazioni siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro; j) indicazione delle sinergie e delle complementarità con altri programmi pertinenti dell'Unione per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate; e k) indicazione delle sinergie e delle complementarità con il sostegno previsto proveniente dagli altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta. 3.   La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità dell' del regolamento (UE) 2021/1060 e, se del caso, della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti. 4.   I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le pertinenti strategie territoriali di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/1060 e con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e con il pilastro europeo dei diritti sociali. Se l'aggiornamento di un piano nazionale integrato per l'energia e il clima a norma dell' del regolamento (UE) 2018/1999 impone una revisione di un piano territoriale per una transizione giusta, tale revisione dev'essere effettuata nel corso del riesame intermedio a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. 5.   Qualora gli Stati membri intendano avvalersi della possibilità di ricevere sostegno nell'ambito degli altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta, i loro piani territoriali per una transizione giusta definiscono i settori e le aree tematiche che si prevede di sostenere nell'ambito di tali pilastri.
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