Art. 9

Esclusione dall'ambito di applicazione del sostegno

In vigore dal 24 giu 2021
Esclusione dall'ambito di applicazione del sostegno Il JTF non sostiene: a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari; b) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco; c) un'impresa in difficoltà, quale definita all', punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (18), salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali o nell'ambito di aiuti «de minimis» a sostegno di investimenti intesi a ridurre i costi energetici nel contesto del processo di transizione energetica; d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili.
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Esclusione dall'ambito di applicazione del sostegno (Art. 9 Regolamento (UE) 2021/1056) — Testo vigente | Portale Normativo