Art. 9
Esclusione dall'ambito di applicazione del sostegno
In vigore dal 24 giu 2021
Esclusione dall'ambito di applicazione del sostegno
Il JTF non sostiene:
a)
la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
b)
la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
c)
un'impresa in difficoltà, quale definita all', punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (18), salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali o nell'ambito di aiuti «de minimis» a sostegno di investimenti intesi a ridurre i costi energetici nel contesto del processo di transizione energetica;
d)
gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili.
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