Art. 10
Programmazione delle risorse del JTF
In vigore dal 24 giu 2021
Programmazione delle risorse del JTF
1. Le risorse del JTF sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all' e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di programmi.
La Commissione approva un programma o qualsiasi modifica allo stesso unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato.
2. La priorità o le priorità del JTF comprendono le risorse del JTF, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del JTF a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/1060. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF non supera il triplo dell'importo del sostegno del JTF a tale priorità, escluse le risorse di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento.
3. In conformità dell'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso di cofinanziamento, applicabile alla regione in cui si situano il territorio o i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta in conformità dell' del presente regolamento, per la priorità o le priorità del JTF non è superiore:
a)
all'85 % per le regioni meno sviluppate;
b)
al 70 % per le regioni in transizione;
c)
al 50 % per le regioni più sviluppate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:1056:oj#art-10