Art. 8
Ambito di applicazione del sostegno
In vigore dal 24 giu 2021
Ambito di applicazione del sostegno
1. Il JTF sostiene unicamente le attività direttamente correlate al proprio obiettivo specifico definito nell' e che contribuiscono all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti in conformità dell'.
2. In conformità del paragrafo 1, il JTF sostiene unicamente le attività seguenti:
a)
investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le microimprese e le start-up, finalizzati alla diversificazione, alla modernizzazione e alla riconversione economica;
b)
investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza, che portino alla creazione di posti di lavoro;
c)
investimenti in attività di ricerca e innovazione, anche da parte di università e organizzazioni di ricerca pubblici, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;
d)
investimenti nella messa in opera di tecnologia nonché in sistemi e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, comprese le tecnologie di stoccaggio dell'energia, e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
e)
gli investimenti nelle energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti, e nell'efficienza energetica, anche al fine di ridurre la povertà energetica;
f)
investimenti nella mobilità locale intelligente e sostenibile, compresa la decarbonizzazione del settore dei trasporti locali e delle relative infrastrutture;
g)
ripristino e ammodernamento delle reti di teleriscaldamento, al fine di migliorare l'efficienza energetica dei sistemi di teleriscaldamento, e investimenti nella produzione di calore, a condizione che gli impianti per la produzione di calore siano alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili di energia;
h)
investimenti nella digitalizzazione, nell'innovazione digitale e nella connettività digitale;
i)
investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti dismessi e nei progetti di ripristino del terreno, e anche, se necessario, nelle infrastrutture verdi e in progetti di conversione ad altri usi di terreni, tenendo conto del principio «chi inquina paga»;
j)
investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;
k)
sviluppo e riconversione delle competenze professionali dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro;
l)
assistenza nella ricerca di lavoro;
m)
inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;
n)
assistenza tecnica;
o)
altre attività nei settori dell'istruzione e dell'inclusione sociale, incluse, ove debitamente giustificato, investimenti in infrastrutture per centri di formazione, strutture per la cura dell'infanzia e l'assistenza agli anziani, quali indicate nei piani territoriali per una transizione giusta in conformità dell'.
Il JTF può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all', paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento. Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta, se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050 e al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, se il loro sostegno è necessario per la creazione di posti di lavoro nel territorio individuato e se non comportano una delocalizzazione come definita all', punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060.
Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all', paragrafo 2, lettera i), del presente regolamento. Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.
Storico versioni
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