Art. 12
Indicatori
In vigore dal 24 giu 2021
Indicatori
1. Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato III e, se debitamente giustificati nel piano territoriale per una transizione giusta, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.
2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. I target finali non sono soggetti a revisione una volta che una richiesta di modifica del programma, presentata a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, sia stata approvata dalla Commissione.
3. Se una priorità del JTF fornisce sostegno alle attività di cui all', paragrafo 2, lettera k), l) o m), i dati degli indicatori relativi ai partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati relativi al partecipante in questione, richiesti in conformità dell'allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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