Art. 4
Punto di contatto unico
In vigore dal 27 mag 2021
Punto di contatto unico
1. Ai fini delle notifiche di cui all’, ciascuna autorità competente designa un punto di contatto unico per l’invio delle informazioni e per la comunicazione di qualsiasi questione relativa alla presentazione di tali informazioni.
2. Le autorità competenti notificano all’ESMA il punto di contatto unico di cui al paragrafo 1.
3. L’ESMA designa un punto di contatto unico per il ricevimento delle informazioni di cui agli e per la comunicazione di qualsiasi questione relativa al ricevimento delle informazioni di cui al presente articolo.
4. L’ESMA notifica alle autorità competenti il punto di contatto unico di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:955:oj#art-4