Art. 2

Pubblicazione di informazioni riguardanti le spese o gli oneri pagati alle autorità competenti per l’esercizio delle loro funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuVECA, gestori di EuSEF e società di gestione di OICVM

In vigore dal 27 mag 2021
Pubblicazione di informazioni riguardanti le spese o gli oneri pagati alle autorità competenti per l’esercizio delle loro funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuVECA, gestori di EuSEF e società di gestione di OICVM Le autorità competenti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 separatamente per ogni spesa od onere, utilizzando il modello di cui all’allegato III del presente regolamento.
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