Art. 3

Notifiche all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

In vigore dal 27 mag 2021
Notifiche all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 1.   Le autorità competenti notificano all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) i collegamenti ipertestuali ai propri siti web in cui sono pubblicate le informazioni di cui all’, nonché qualsiasi modifica di tali collegamenti ipertestuali e delle informazioni pubblicate nelle pagine web interessate, utilizzando i modelli di cui all’allegato IV. 2.   Le autorità competenti notificano all’ESMA i collegamenti ipertestuali ai propri siti web in cui sono pubblicate le informazioni di cui all’, nonché qualsiasi modifica di tali collegamenti ipertestuali e delle informazioni pubblicate nelle pagine web interessate, utilizzando i modelli di cui all’allegato V. 3.   Le autorità competenti notificano all’ESMA qualsiasi modifica dei collegamenti ipertestuali e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 entro 10 giorni lavorativi a decorrere dall’attuazione della modifica sul sito web dell’autorità competente.
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