Art. 5

Informazioni da comunicare all’ESMA ai fini della creazione e della gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM

In vigore dal 27 mag 2021
Informazioni da comunicare all’ESMA ai fini della creazione e della gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM 1.   Ai fini della creazione e della gestione della banca dati centrale di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1156, le autorità competenti degli Stati membri di origine inviano trimestralmente all’ESMA le informazioni di cui all’allegato VI, tabella 1, del presente regolamento e i relativi aggiornamenti. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri di origine inviano all’ESMA le informazioni di cui al paragrafo 1 entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre che si conclude il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre.
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