Art. 6

Disposizioni tecniche per il funzionamento del portale di notifica istituito dall’ESMA

In vigore dal 27 mag 2021
Disposizioni tecniche per il funzionamento del portale di notifica istituito dall’ESMA 1.   Le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui all’, paragrafo 1, in un formato XML comune, utilizzando il formato del campo di cui alla tabella 2 dell’allegato VI. 2.   Le autorità competenti trasmettono i documenti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 per via elettronica attraverso il portale di notifica istituito dall’ESMA conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento. 3.   L’ESMA garantisce la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 durante la loro trasmissione attraverso il portale di notifica. 4.   L’ESMA provvede affinché il portale di notifica di cui al paragrafo 2 tratti e controlli automaticamente tutte le informazioni e i dati di accompagnamento trasmessi e invii un messaggio di riscontro all’autorità competente mittente in merito all’avvenuta trasmissione e agli eventuali errori verificatisi durante tale trasmissione.
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