Art. 8

Misure di sostegno

In vigore dal 27 mag 2021
Misure di sostegno 1.   Il finanziamento dell’Unione può coprire le spese di sostegno per l’attuazione dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, sorveglianza, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini dell’attuazione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale per il sostegno amministrativo richiesto dallo strumento e per gestire le operazioni finanziate nell’ambito del presente regolamento, comprese le azioni di informazione e comunicazione e i sistemi informatici istituzionali. 2.   Se le spese di sostegno non sono incluse nei piani d’azione o nelle misure speciali di cui all’, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell’Unione per le misure di sostegno può coprire: a) studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti e le missioni conoscitive; b) spese connesse alla fornitura di informazioni e alle attività di comunicazione, comprese l’elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell’Unione.
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Misure di sostegno (Art. 8 Regolamento (UE) 2021/948) — Testo vigente | Portale Normativo