Art. 10
Forme e modalità di esecuzione dei finanziamenti dell’Unione
In vigore dal 27 mag 2021
Forme e modalità di esecuzione dei finanziamenti dell’Unione
1. I finanziamenti dell’Unione nell’ambito dello strumento possono essere erogati nelle forme stabilite dal regolamento finanziario, in particolare:
a)
sovvenzioni;
b)
appalti pubblici di servizi o forniture;
c)
retribuzione di esperti esterni; e
d)
finanziamenti misti.
2. Il sostegno ai sensi dello strumento può essere fornito anche secondo le norme applicabili alla garanzia per le azioni esterne istituita dal regolamento (UE) 2021/947 («garanzia per le azioni esterne») e contribuire alla dotazione a favore della garanzia per le azioni esterne. La garanzia per le azioni esterne sostiene anche le operazioni ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio (17).
Il tasso di copertura per le operazioni della garanzia per le azioni esterne cui il sostegno accordato ai sensi dello strumento contribuisce è pari al 9 %.
3. I tassi di copertura sono riesaminati ogni tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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