Art. 10

Forme e modalità di esecuzione dei finanziamenti dell’Unione

In vigore dal 27 mag 2021
Forme e modalità di esecuzione dei finanziamenti dell’Unione 1.   I finanziamenti dell’Unione nell’ambito dello strumento possono essere erogati nelle forme stabilite dal regolamento finanziario, in particolare: a) sovvenzioni; b) appalti pubblici di servizi o forniture; c) retribuzione di esperti esterni; e d) finanziamenti misti. 2.   Il sostegno ai sensi dello strumento può essere fornito anche secondo le norme applicabili alla garanzia per le azioni esterne istituita dal regolamento (UE) 2021/947 («garanzia per le azioni esterne») e contribuire alla dotazione a favore della garanzia per le azioni esterne. La garanzia per le azioni esterne sostiene anche le operazioni ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio (17). Il tasso di copertura per le operazioni della garanzia per le azioni esterne cui il sostegno accordato ai sensi dello strumento contribuisce è pari al 9 %. 3.   I tassi di copertura sono riesaminati ogni tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:948:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Forme e modalità di esecuzione dei finanziamenti dell’Unione (Art. 10 Regolamento (UE) 2021/948) — Testo vigente | Portale Normativo