Art. 9

Modalità di cooperazione

In vigore dal 27 mag 2021
Modalità di cooperazione I finanziamenti previsti dallo strumento sono effettuati dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, direttamente dalla Commissione stessa, oppure indirettamente tramite una delle entità elencate all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
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Modalità di cooperazione (Art. 9 Regolamento (UE) 2021/948) — Testo vigente | Portale Normativo