Art. 7

Piani d’azione annuali e misure

In vigore dal 27 mag 2021
Piani d’azione annuali e misure 1.   Sulla base dei programmi indicativi pluriennali la Commissione adotta piani d’azione annuali. La Commissione può anche adottare misure speciali e misure di sostegno. In caso di esigenze, situazioni o impegni imprevisti e debitamente giustificati, la Commissione può adottare misure speciali. I piani d’azione e le misure speciali precisano per ciascun paese terzo o regione gli obiettivi perseguiti, le procedure di gestione, i progetti da finanziare, un calendario indicativo, i risultati attesi e le principali attività, le modalità e, ove opportuno, lo stato di avanzamento dei piani d’azione e delle misure speciali per ogni paese terzo o regione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse. Tali piani d’azione e tali misure contengono una descrizione d’insieme e sommaria di ciascuna azione da finanziare, un’indicazione relativa agli importi stanziati per le singole azioni, un calendario di attuazione indicativo e gli indicatori specifici ai fini della sorveglianza, della valutazione e del riesame del rendimento e dei risultati nonché di eventuali spese di sostegno connesse, secondo il caso. Se del caso, comprendono i risultati di eventuali esperienze acquisite da una precedente cooperazione. 2.   I piani d’azione e le misure sono adottati mediante atti di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   La procedura di esame di cui all’, paragrafo 2, non è richiesta per: a) le misure speciali e le misure di sostegno per le quali il finanziamento dell’Unione non è superiore a 5 milioni di EUR; b) le modifiche tecniche, purché non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d’azione o della misura in questione, ad esempio: i) il cambiamento della modalità di attuazione; ii) le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d’azione; iii) gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei piani d’azione e delle misure speciali che non superino il 20 % del bilancio iniziale e non eccedano 5 milioni di EUR. Le misure speciali e le misure di sostegno nonché le relative modifiche tecniche adottate ai sensi del presente paragrafo sono comunicate al comitato dello strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare di cui all’ entro un mese dalla loro adozione. Sono comunicate altresì al Parlamento europeo. 4.   Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati, connessi all’esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità, la Commissione adotta o modifica, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, i piani di azione o le misure mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili.
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Piani d’azione annuali e misure (Art. 7 Regolamento (UE) 2021/948) — Testo vigente | Portale Normativo