Art. 6
Programmi indicativi pluriennali
In vigore dal 27 mag 2021
Programmi indicativi pluriennali
1. La cooperazione nell’ambito del presente regolamento è attuata sulla base di programmi indicativi pluriennali.
2. I programmi indicativi pluriennali mirano a garantire un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi o le regioni interessate, in linea con la finalità generale e l’ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità e fondata sul quadro strategico di cui all’.
3. I programmi indicativi pluriennali costituiscono la base generale della cooperazione nell’ambito del presente regolamento e definiscono gli obiettivi della Comunità per la cooperazione, tenendo in considerazione le esigenze dei paesi interessati, le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei paesi terzi interessati. I programmi indicativi pluriennali indicano altresì il valore aggiunto della cooperazione e come evitare duplicazioni con altri programmi e iniziative, specialmente quelle di organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi simili e dei principali donatori.
4. I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di performance e orientati ai risultati e l’assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per obiettivo.
5. I programmi indicativi pluriennali sono elaborati sulla base di un dialogo con i paesi o le regioni partner che coinvolge i soggetti interessati, in particolare le autorità governative e di regolamentazione e le organizzazioni da esse designate, in modo tale da garantire che il paese o la regione in questione assuma sufficiente titolarità del processo e incoraggiare il sostegno all’ulteriore sviluppo della sicurezza nucleare a livello nazionale.
6. Se opportuno previa consultazione del gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (European Nuclear Safety Regulators Group — «ENSREG»), la Commissione adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
7. Conformemente alla procedura di esame di cui all’, paragrafo 2, la Commissione riesamina e, ove necessario, aggiorna i programmi indicativi pluriennali almeno quattro anni dopo la loro adozione.
Storico versioni
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