Art. 12

Criteri relativi alla cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare

In vigore dal 27 mag 2021
Criteri relativi alla cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare 1.   Una visione comune e un accordo reciproco fra il paese terzo e la Comunità sono confermati, in linea di principio, mediante una richiesta formale alla Commissione. Tale richiesta è vincolante per il governo in questione. 2.   I paesi terzi interessati a cooperare con la Comunità sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari e mettono in vigore un protocollo addizionale o hanno concluso un accordo di salvaguardia con l’AIEA. Aderiscono pienamente ai principi fondamentali sulla sicurezza, come indicati negli standard di sicurezza dell’AIEA, e sono parti delle pertinenti convenzioni, come la convenzione sulla sicurezza nucleare e la convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, o hanno intrapreso iniziative che dimostrino il fermo impegno ad aderirvi. In caso di cooperazione attiva, tale impegno è oggetto di una valutazione a cadenza annuale, tenendo conto delle relazioni nazionali e di altri documenti concernenti l’attuazione delle convenzioni pertinenti. Sulla base di tale valutazione, è adottata una decisione in merito alla prosecuzione della cooperazione. In via eccezionale, tali principi si dovrebbero applicare con flessibilità nei casi di emergenza. 3.   Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi relativi alla cooperazione dello strumento, il paese terzo interessato accetta la valutazione delle azioni intraprese. Tale valutazione consente la sorveglianza e il controllo del rispetto degli obiettivi concordati e può costituire una condizione da soddisfare per continuare a ricevere i contributi della Comunità. 4.   La cooperazione fornita dall’Unione in materia di sicurezza e protezione nucleare a norma del presente regolamento non è volta a promuovere l’energia nucleare e non deve pertanto essere interpretata come una misura volta a promuovere tale energia nei paesi terzi.
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Criteri relativi alla cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare (Art. 12 Regolamento (UE) 2021/948) — Testo vigente | Portale Normativo