Art. 12 · Criteri relativi alla cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare

Art. 12

Criteri relativi alla cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare

In vigore dal 27 mag 2021
Criteri relativi alla cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare 1.   Una visione comune e un accordo reciproco fra il paese terzo e la Comunità sono confermati, in linea di principio, mediante una richiesta formale alla Commissione. Tale richiesta è vincolante per il governo in questione. 2.   I paesi terzi interessati a cooperare con la Comunità sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari e mettono in vigore un protocollo addizionale o hanno concluso un accordo di salvaguardia con l’AIEA. Aderiscono pienamente ai principi fondamentali sulla sicurezza, come indicati negli standard di sicurezza dell’AIEA, e sono parti delle pertinenti convenzioni, come la convenzione sulla sicurezza nucleare e la convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, o hanno intrapreso iniziative che dimostrino il fermo impegno ad aderirvi. In caso di cooperazione attiva, tale impegno è oggetto di una valutazione a cadenza annuale, tenendo conto delle relazioni nazionali e di altri documenti concernenti l’attuazione delle convenzioni pertinenti. Sulla base di tale valutazione, è adottata una decisione in merito alla prosecuzione della cooperazione. In via eccezionale, tali principi si dovrebbero applicare con flessibilità nei casi di emergenza. 3.   Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi relativi alla cooperazione dello strumento, il paese terzo interessato accetta la valutazione delle azioni intraprese. Tale valutazione consente la sorveglianza e il controllo del rispetto degli obiettivi concordati e può costituire una condizione da soddisfare per continuare a ricevere i contributi della Comunità. 4.   La cooperazione fornita dall’Unione in materia di sicurezza e protezione nucleare a norma del presente regolamento non è volta a promuovere l’energia nucleare e non deve pertanto essere interpretata come una misura volta a promuovere tale energia nei paesi terzi.
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