Art. 14

Sorveglianza, rendicontazione e valutazione

In vigore dal 27 mag 2021
Sorveglianza, rendicontazione e valutazione 1.   La sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione sono effettuati ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/947. 2.   Il conseguimento dell’obiettivo dello strumento è misurato sulla base dei seguenti indicatori e al loro impatto sulla sicurezza nucleare, la radioprotezione e l’esecuzione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci dei materiali nucleari: a) gli atti giuridici e normativi elaborati, presentati e/o riveduti tenendo conto dei più elevati standard di sicurezza; b) gli studi di progettazione, validità concettuale o fattibilità per la realizzazione di infrastrutture in linea con i più elevati standard di sicurezza nucleare; e c) i risultati della sicurezza nucleare, della radioprotezione e di misure efficienti ed efficaci per il miglioramento dei controlli di sicurezza, sulla base degli standard più elevati per la sicurezza nucleare, la radioprotezione e i controlli di sicurezza nucleari, compresi i risultati della valutazione internazionale inter pares, attuate negli impianti nucleari.
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Sorveglianza, rendicontazione e valutazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2021/948) — Testo vigente | Portale Normativo