Art. 14
Sorveglianza, rendicontazione e valutazione
In vigore dal 27 mag 2021
Sorveglianza, rendicontazione e valutazione
1. La sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione sono effettuati ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/947.
2. Il conseguimento dell’obiettivo dello strumento è misurato sulla base dei seguenti indicatori e al loro impatto sulla sicurezza nucleare, la radioprotezione e l’esecuzione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci dei materiali nucleari:
a)
gli atti giuridici e normativi elaborati, presentati e/o riveduti tenendo conto dei più elevati standard di sicurezza;
b)
gli studi di progettazione, validità concettuale o fattibilità per la realizzazione di infrastrutture in linea con i più elevati standard di sicurezza nucleare; e
c)
i risultati della sicurezza nucleare, della radioprotezione e di misure efficienti ed efficaci per il miglioramento dei controlli di sicurezza, sulla base degli standard più elevati per la sicurezza nucleare, la radioprotezione e i controlli di sicurezza nucleari, compresi i risultati della valutazione internazionale inter pares, attuate negli impianti nucleari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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