Art. 13
Beneficiari della cooperazione
In vigore dal 27 mag 2021
Beneficiari della cooperazione
1. La cooperazione ai sensi del presente regolamento riguarda:
a)
le autorità di regolamentazione competenti in materia di sicurezza nucleare e le organizzazioni di sostegno tecnico loro designate, al fine di assicurarne le competenze tecniche e l’indipendenza e garantire il rafforzamento del quadro normativo in merito ai temi pertinenti riguardo alla sicurezza nucleare e alla radioprotezione;
b)
le agenzie nazionali incaricate della gestione sicura dei rifiuti radioattivi, affinché possano essere classificati, registrati, contabilizzati e stoccati in modo sicuro;
c)
la missione delle parti interessate di un sistema statale di contabilità e di controllo dei materiali nucleari incaricata di istituire controlli efficienti ed efficaci;
d)
gli operatori di centrali nucleari, in casi eccezionali, limitatamente all’attuazione della raccomandazione risultante dall’esame inter pares della valutazione dei rischi e della sicurezza («stress test») effettuato dall’ENSREG.
2. Gli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, sono perseguiti, in particolare, tramite le misure seguenti:
a)
rafforzamento delle procedure e dei sistemi del quadro normativo;
b)
adozione di misure efficaci per la prevenzione di incidenti con conseguenze radiologiche, compresa l’esposizione accidentale, nonché l’attenuazione delle eventuali conseguenze;
c)
sviluppo e attuazione di strategie e quadri, metodologie, tecnologia e approcci per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
d)
sostegno finalizzato a garantire la sicurezza degli impianti e dei siti nucleari per quanto riguarda misure concrete di protezione destinate a ridurre i rischi esistenti legati alle radiazioni per la salute dei lavoratori e della popolazione;
e)
sviluppo e attuazione di strategie e quadri per lo smantellamento di impianti nucleari esistenti, per la bonifica degli ex siti nucleari e siti dismessi per l’estrazione dell’uranio, e per il recupero e la gestione di oggetti e materiali radioattivi affondati in mare;
f)
creazione del quadro normativo, delle metodologie, della tecnologia e degli approcci necessari per l’attuazione delle salvaguardie nucleari, compresi una contabilità e un controllo adeguati dei materiali fissili a livello statale e di singolo operatore;
g)
sostegno alla formazione del personale;
h)
fornitura limitata di attrezzature in casi eccezionali per gli operatori di centrali nucleari, di cui al paragrafo 1, lettera d).
In casi specifici e debitamente giustificati, le misure concernenti il primo comma, lettera a), sono attuate in cooperazione tra gli operatori e/o le competenti organizzazioni degli Stati membri e con gli operatori di impianti nucleari dei paesi terzi, quali definiti all’, punto 1, della direttiva 2009/71/Euratom.
L’, paragrafo 3, non si applica alle misure relative al primo comma, lettera h), del presente paragrafo.
Storico versioni
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