Art. 13
Titoli e diplomi
In vigore dal 20 mag 2021
Titoli e diplomi
1. I titoli e i diplomi connessi alle attività di istruzione superiore di cui all’, paragrafo 1, lettera c), sono conferiti dagli IIS e dagli enti di istruzione e formazione professionale partecipanti conformemente alle normative e alle procedure di convalida nazionali. Gli accordi di partenariato, le convenzioni di sovvenzione e i memorandum di cooperazione tra l’EIT e le CCI prevedono che tali titoli e diplomi siano designati anche come titoli e diplomi dell’EIT.
2. L’EIT incoraggia gli IIS e gli enti di istruzione e formazione professionali partecipanti a:
a)
rilasciare titoli e diplomi congiunti o multipli, che riflettano la natura integrata delle CCI e che possono essere rilasciati anche da un singolo IIS o ente di istruzione e formazione professionale;
b)
diffondere le migliori prassi relativamente alle questioni orizzontali;
c)
promuovere e pubblicizzare il marchio EIT nella loro attività di formazione e nei loro diplomi;
d)
elaborare strategie differenti con l’obiettivo di promuovere una cooperazione efficace con gli ecosistemi dell’innovazione e le imprese e favorire una mentalità imprenditoriale;
e)
creare programmi incentrati sull’apprendimento permanente e sulla certificazione;
f)
prestare un’attenzione particolare all’equilibrio di genere e agli approcci attenti alla dimensione di genere, in particolare in ambiti in cui le donne continuano ad essere sottorappresentate, quali le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le scienze, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica;
g)
tenere conto:
i)
delle azioni intraprese dall’Unione conformemente agli articoli 165 e 166 TFUE;
ii)
delle azioni intraprese nel contesto dello Spazio europeo dell’istruzione superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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