Art. 12
Memorandum di cooperazione
In vigore dal 20 mag 2021
Memorandum di cooperazione
1. La durata, il contenuto e la struttura del memorandum di cooperazione sono stabiliti dal comitato direttivo, tenendo conto di uno studio approfondito e indipendente. Lo studio comprende una valutazione degli sforzi della CCI per conseguire la sostenibilità finanziaria, delle entrate generate e delle prospettive finanziarie della CCI. Inoltre, la valutazione individua le attività la cui continuazione potrebbe essere a rischio a causa della mancanza di risorse.
2. Il memorandum di cooperazione include:
a)
i diritti e gli obblighi connessi al proseguimento delle attività del triangolo della conoscenza nonché al mantenimento dell’ecosistema e della rete della CCI;
b)
le condizioni per l’uso del brand EIT e la partecipazione ai premi dell’EIT e ad altre iniziative organizzate da quest’ultimo;
c)
le condizioni per la partecipazione ad attività di istruzione superiore e di formazione, tra cui l’uso del marchio EIT per i programmi di istruzione e formazione e le relazioni con la comunità degli ex studenti dell’EIT;
d)
le condizioni per la partecipazione a bandi di gara indetti dall’EIT per alcune attività specifiche, comprese le attività trasversali alle varie CCI e i servizi condivisi;
e)
le condizioni per un sostegno supplementare da parte dell’EIT per le attività di coordinamento transnazionale tra i centri di co-locazione con un elevato valore aggiunto dell’Unione.
3. Qualora non sia concluso alcun memorandum di cooperazione, la CCI non utilizza il brand EIT per le sue attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:819:oj#art-12